Procedimento civile - interruzione del processo - impedimento del procuratore - Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 3702 del 13/02/2017
Avvocato domiciliatario cancellatosi volontariamente dall’albo nelle more del decorso del termine di impugnazione - Notificazione dell’atto di gravame mediante sua consegna a tale difensore successivamente a detta cancellazione - Nullità - Fondamento - Conseguenze.
La notifica dell’atto di appello eseguita mediante sua consegna al difensore domiciliatario, volontariamente cancellatosi dall’albo nelle more del decorso del termine di impugnazione e prima della notifica medesima, è nulla, giacché indirizzata ad un soggetto non più abilitato a riceverla, siccome ormai privo di “ius postulandi”, tanto nel lato attivo che in quello passivo. Tale nullità, ove non sanata, retroattivamente, dalla costituzione spontanea dell’appellato o mediante il meccanismo di cui all’art. 291, comma 1, c.p.c., determina, altresì, la nullità del procedimento e della sentenza di appello, ma non anche il passaggio in giudicato della decisione di primo grado, giacché un'interpretazione costituzionalmente orientata dell'art. 301, comma 1, c.p.c. porta ad includere la cancellazione volontaria suddetta tra le cause di interruzione del processo, con la conseguenza che il termine di impugnazione non riprende a decorrere fino al relativo suo venir meno o fino alla sostituzione del menzionato difensore.
Corte di Cassazione, Sez. U - , Sentenza n. 3702 del 13/02/2017