Riassunzione nei confronti degli eredi - Decisione della causa nei confronti di ciascuno di essi individualmente e personalmente - Necessità.
Per effetto della riassunzione effettuata nei confronti degli eredi della parte defunta, con atto ad essi notificato impersonalmente ai sensi dell'art. 303 comma 2 c.p.c., il processo prosegue non nei riguardi del gruppo degli eredi globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ciascuno di essi, noto o ignoto, costituito o contumace, con la conseguenza che la causa deve essere decisa nel merito nei confronti di ciascuno di essi.
Corte di Cassazione, Sez. 3, Sentenza n. 22797 del 29/09/2017