Procedimento civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18319 del 18/09/2015
Morte della parte - Riassunzione - Notifica nei confronti degli eredi ex art. 303 c.p.c. - Rinunzia all'eredità - Successione "mortis causa", per rappresentazione, all'originaria parte deceduta - Notifica personale, al rappresentante, dell'originario atto di riassunzione - Necessità - Esclusione – Fondamento.
In caso di morte della parte, la notificazione tempestivamente effettuata, impersonalmente e collettivamente, nei confronti degli eredi, ex art. 303 c.p.c., è idonea a validamente riassumere il giudizio ed integrare il contraddittorio anche nei confronti di colui che, a seguito di rinunzia all'eredità effettuata dal proprio dante causa, originario chiamato all'eredità della parte deceduta, succeda a quest'ultima per rappresentazione, non rilevando che la rinunzia sia avvenuta oltre l'anno dalla morte del "de cuius", posto che, in caso di successione per rappresentazione, la chiamata all'eredità deve considerarsi avvenuta, per il rappresentante, fin dal momento di apertura della successione medesima.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 18319 del 18/09/2015