Procedimento civile - interruzione del processo - morte della parte - in genere - Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15066 del 11/06/2018
Morte della parte - Erede già in giudizio in nome proprio - Automatica assunzione qualità di erede - Esclusione - Conseguenze - Fattispecie.
Nell'ipotesi di morte della parte costituita e di dichiarazione dell'evento interruttivo resa in udienza dal suo procuratore o da questi notificata alle altre parti, la mera circostanza che uno dei successori sia parte del giudizio in nome proprio al momento del decesso, sia pure in una posizione di sostanziale coincidenza di interessi e di linea difensiva con il defunto, non comporta che egli assuma automaticamente la qualità di erede dello stesso né al fine dell'impedimento dell'evento interruttivo, né con riguardo alla coltivazione delle domande proposte dal "de cuius". (Nella specie, la S.C. ha escluso che il figlio della parte deceduta in corso di causa, presente nel processo in nome proprio, avesse accettato tacitamente l'eredità ex art. 476 c.c. con la semplice proposizione di appello contro la decisione di primo grado, non avendo speso la qualità di erede del genitore).
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 15066 del 11/06/2018