Procedimento civile - interruzione del processo - perdita della capacita' processuale di una delle parti - Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33157 del 16/12/2019 (Rv. 656302 - 01)
Interruzione del processo ex art. 43 l. fall. - Conoscenza del fallimento acquisita in un determinato giudizio - Idoneità ai fini della decorrenza del termine per la riassunzione di altro giudizio - Esclusione - Identità di difensori - Irrilevanza - Ragioni.
In caso di interruzione automatica del processo ex art. 43, comma 3, l. fall., la conoscenza del fallimento di una parte che il procuratore di altra parte, non colpita dall'evento interruttivo, abbia acquisito in un determinato giudizio non è idonea a far decorrere il termine per la riassunzione di altra causa, ancorché le parti siano assistite, in entrambi i processi, dagli stessi procuratori. Diversamente, infatti, si attribuirebbe all'avvocato una sorta di "rappresentanza generale" della parte che gli ha affidato uno o più mandati "ad litem", contraddistinta da un'ampiezza non direttamente correlata con l'oggetto dei singoli giudizi per i quali il professionista sia stato officiato e, dunque, potenzialmente esulante dai confini dei mandati defensionali che il cliente aveva inteso conferire all'avvocato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 , Ordinanza n. 33157 del 16/12/2019 (Rv. 656302 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_300, Cod_Proc_Civ_art_302, Cod_Proc_Civ_art_303, Cod_Proc_Civ_art_305, Dlgs_14_2019_art_005, Dlgs_14_2019_art_143