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procedimento civile‭ ‬-‭ ‬sospensione del processo‭ ‬-‭ ‬necessaria‭ ‬-‭ ‬Presupposti‭ ‬– Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬1,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬21794‭ ‬del‭ ‬24/09/2013

Fattispecie in tema di contratto d'investimento.‭ ‬Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬1,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬21794‭ ‬del‭ ‬24/09/2013


La sospensione necessaria del processo può essere disposta,‭ ‬a norma dell'art.‭ ‬295‭ ‬cod.‭ ‬proc.‭ ‬civ.,‭ ‬quando la decisione del medesimo dipenda dall'esito di altra causa,‭ ‬nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto,‭ ‬e cioè vincolante,‭ ‬con effetto di giudicato,‭ ‬all'interno della causa pregiudicata,‭ ‬ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo,‭ ‬o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale,‭ ‬sicché occorra garantire uniformità di giudicati,‭ ‬essendo la decisione del processo principale idonea a definire,‭ ‬in tutto o in parte,‭ ‬il‭ "‬thema decidendum‭" ‬del processo pregiudicato.‭ (‬Nella specie,‭ ‬la S.C.‭ ‬ha ritenuto non ricorrere una ipotesi di sospensione necessaria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la restituzione della somma investita in pendenza del giudizio di nullità di contratto di investimento finanziario‭)‬.
Corte di Cassazione,‭ ‬Sez.‭ ‬6‭ ‬-‭ ‬1,‭ ‬Ordinanza n.‭ ‬21794‭ ‬del‭ ‬24/09/2013