sospensione del processo - in genere – Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13194 del 22/05/2008
Sospensione del giudizio per pregiudizialità nella fase sommaria - Ammissibilità - Esclusione - Obbligo del giudice di tener conto del giudizio pregiudicante ai fini della concessione dell'ordinanza di rilascio - Necessità - Conseguente prosecuzione del giudizio - Possibili effetti. Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13194 del 22/05/2008
Nel corso della fase sommaria del procedimento per convalida di sfratto il giudice non può ordinare la sospensione del giudizio per pregiudizialità, ex art. 295 cod. proc. civ., giacché tale fase è preordinata alla eventuale pronuncia dell'ordinanza provvisoria di rilascio (art. 665 cod. proc. civ.), che è insuscettibile di passare in giudicato e rispetto alla quale pertanto non si pone alcun problema di potenziale contrasto di giudicati, a prevenire il quale è finalizzato l'istituto della sospensione. Il giudice della convalida, tuttavia, è comunque tenuto a valutare il presumibile esito del giudizio pregiudicante, e tenerne conto nella decisione sulla concessione o diniego dell'ordinanza di rilascio, alla quale consegue la fase di merito a cognizione piena ai sensi dell'art. 667 del codice di rito in cui, invece, sussistendone i presupposti, può trovare luogo eventualmente l'emissione del provvedimento di sospensione previsto dal richiamato art. 295.
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 13194 del 22/05/2008