Procedimento civile - sospensione del processo - in genere – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10880 del 25/05/2016
Sospensione del processo ex art. 16 del Reg. CE n. 1 del 2003 - Controllo di legittimità in sede di regolamento di competenza - Ammissibilità - Fondamento - Limiti - Fattispecie.
Nell'ipotesi di sospensione del processo ordinata in applicazione di specifiche disposizioni normative, diverse dall'art. 295 c.p.c., qual è il caso di cui all'art. 16 del Reg. CE n. 1 del 2003 allorché penda giudizio in materia di concorrenza innanzi alla Commissione Europea ovvero innanzi agli organi giudiziari europei avverso una decisione della Commissione nella detta materia, il controllo di legittimità in sede di regolamento necessario di competenza, ammissibile in forza del principio del giusto processo di cui agli artt. 111 Cost., 47 della Carta dei diritti fondamentali dell'U.E. e 6 della CEDU, va limitato alla verifica che la sospensione sia stata disposta in conformità dello schema legale di riferimento e senza che la norma che la giustifica sia stata abusivamente invocata, essendo rilevante, ai fini della sospensione ed alla stregua di un criterio di assoluta prudenza, anche la semplice possibilità di decisioni contrastanti.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 10880 del 25/05/2016