Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria – Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18709 del 06/09/2007
Controversia avente ad oggetto la costituzione di un rapporto di pubblico impiego privatizzato - Concomitante pendenza di giudizio dinanzi al giudice amministrativo avente ad oggetto lo stesso rapporto - Pregiudizialità idonea a provocare la sospensione del giudizio civile - Condizioni - Fattispecie.
Nell'ambito di controversia relativa a rapporto di lavoro pubblico privatizzato, la pregiudiziale amministrativa (da ritenersi configurabile anche in presenza del nuovo testo dell'art. 295 cod. proc. civ. che pure non ne reca più l'esplicita menzione) può astrattamente sussistere solo nel caso che il giudice amministrativo sia chiamato a definire questioni di diritto soggettivo nell'ambito di attribuzioni giurisdizionali esclusive, ma mai nel caso di controversia avente ad oggetto l'impugnazione di provvedimenti a tutela interessi legittimi, avendo conferito la legge al giudice ordinario il potere di disapplicazione dei provvedimenti a tutela dei diritti soggettivi influenzati dagli effetti dei detti provvedimenti. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva disatteso l'istanza di sospensione del giudizio relativo all'assunzione di un vincitore di concorso sulla base delle risultanze della graduatoria, benché questa fosse stato oggetto di impugnativa innanzi al giudice amministrativo).
Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 18709 del 06/09/2007