Presupposti - Rilevanza e opponibilità del giudicato penale - Portata.
La sospensione necessaria del procedimento civile a causa della pendenza di un processo penale è, ai sensi del combinato disposto di cui agli artt. 295 cod. proc. civ., 60 e 405 cod. proc. pen. e 211 disp. att. cod. proc. pen., subordinata alla duplice condizione che la sentenza penale possa avere efficacia di giudicato nel giudizio civile, ai sensi degli artt. 651, 652 e 654 cod. proc. pen., e che sia stata esercitata l'azione penale, con formulazione del capo d'imputazione da parte del P.M. nella richiesta di citazione a giudizio immediato, di giudizio direttissimo, di decreto penale o di applicazione della pena ai sensi dell'art. 444 ss. cod. proc. pen..
Corte di Cassazione Sez. 3, Ordinanza n. 6149 del 22/03/2005