Civile - sospensione del processo - necessaria – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25890 del 18/11/2013
Sospensione per pregiudizialità del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per spese condominiali - Intervenuta sentenza di primo grado, dichiarativa della nullità della delibera in forza del quale il decreto sia stato emesso - Istanza di prosecuzione della parte opponente - Mantenimento della sospensione necessaria - Esclusione - Sospensione ex art. 337 cod. proc. civ. - Configurabilità - Condizioni.
In tema di sospensione necessaria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per spese condominiali, quando relativamente alla causa pregiudicante sia intervenuta la sentenza di primo grado, dichiarativa della nullità della delibera in forza del quale il decreto sia stato emesso, non può disporsi - a fronte dell'istanza di prosecuzione della parte opponente - il mantenimento della sospensione necessaria ex art. 295 cod. proc. civ., ferma la possibilità per il giudice di sospendere il processo di ai sensi dell'art. 337 cod. proc. civ., sulla base di una valutazione della plausibile controvertibilità che il confronto tra la decisione intervenuta e la critica svolta con l'atto di appello abbia fatto emergere.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 25890 del 18/11/2013