Civile - sospensione del processo - necessaria – Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21794 del 24/09/2013
Presupposti - Fattispecie in tema di contratto d'investimento.
La sospensione necessaria del processo può essere disposta, a norma dell'art. 295 cod. proc. civ., quando la decisione del medesimo dipenda dall'esito di altra causa, nel senso che questo abbia portata pregiudiziale in senso stretto, e cioè vincolante, con effetto di giudicato, all'interno della causa pregiudicata, ovvero che una situazione sostanziale rappresenti fatto costitutivo, o comunque elemento fondante della fattispecie di altra situazione sostanziale, sicché occorra garantire uniformità di giudicati, essendo la decisione del processo principale idonea a definire, in tutto o in parte, il "thema decidendum" del processo pregiudicato. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto non ricorrere una ipotesi di sospensione necessaria del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo per la restituzione della somma investita in pendenza del giudizio di nullità di contratto di investimento finanziario).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 21794 del 24/09/2013