Civile - interruzione del processo - morte della parte - Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17298 del 12/07/2013
Atto di riassunzione del giudizio - Notifica impersonale e collettiva agli eredi - Prosecuzione del processo nei riguardi del "gruppo" degli eredi - Esclusione - Conseguenze - Citazione in appello priva dell'indicazione nominativa degli eredi già costituiti a seguito della riassunzione operata nel giudizio di primo grado - Nullità - Sussistenza - Sanatoria "ex nunc" per effetto della costituzione in appello dei singoli eredi - Configurabilità.
In caso di riassunzione del giudizio nei confronti degli eredi della parte defunta, ancorché effettuata con atto notificato agli stessi collettivamente ed impersonalmente ai sensi dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ., il processo prosegue non già nei riguardi del gruppo degli eredi, globalmente inteso, ma individualmente e personalmente nei confronti di ognuno di essi, noto od ignoto, costituito o contumace. Ne consegue che è nulla la citazione in appello che non contenga l'indicazione personale degli appellati, eredi della parte deceduta, già costituiti nominativamente nel corso del giudizio di primo grado in esito alla riassunzione seguita alla morte del loro dante causa, rimanendo tale nullità sanata con efficacia "ex nunc", in quanto inerente all' "editio actionis", per effetto della costituzione dei singoli eredi nel processo d'appello.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 17298 del 12/07/2013