Civile - interruzione del processo - Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9480 del 30/04/2014
Perdita della capacità della parte costituita - Effetto interruttivo - Presupposti - Comunicazione formale dell'evento interruttivo da parte del procuratore - Necessità - Omessa comunicazione - Interruzione del giudizio - Esclusione - Interruzione del giudizio per evento formalmente dichiarato, riguardante un'altra parte - Riassunzione ad opera del procuratore della parte colpita da evento interruttivo non dichiarato - Necessità di nuova procura - Esclusione - Fondamento - Fattispecie.
La fattispecie cui l'art. 300 cod. proc. civ. ricollega l'effetto interruttivo del processo consta di due elementi essenziali, rispettivamente costituiti dall'evento previsto come causa di interruzione e dalla relativa comunicazione formale ad opera del procuratore, in difetto della quale, il rapporto processuale continua a svolgersi come se l'evento non si fosse verificato. Ne consegue che il procuratore della parte colpita dall'evento interruttivo non dichiarato è legittimato a provvedere in base alla procura originariamente rilasciatagli, alla riassunzione del processo che sia stato interrotto per analogo evento riguardante un'altra parte e formalmente dichiarato. (Nella specie, la S.C. ha cassato la decisione di merito che aveva dichiarato l'estinzione del mandato in favore del difensore del dante causa del ricorrente, per effetto dell'interdizione di quest'ultimo sopraggiunta nel corso del giudizio di primo grado e non dichiarata dal difensore medesimo, vigendo invece la regola dell'ultrattività del mandato difensivo all'interno della fase processuale in cui si era verificato l'evento interruttivo non dichiarato, per cui il difensore era pienamente titolato a riassumere il processo interrotto per il decesso di un'altra parte processuale).
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 9480 del 30/04/2014