Istanza di nullità del brevetto comunitario proposta innanzi all'UAMI - Rapporto di pregiudizialità rispetto alla domanda di concorrenza sleale - Sussistenza - Conseguenze - Sospensione ex art. 295 c.p.c. - Fondamento.
La decisione sull'istanza di nullità del brevetto comunitario presentata all'Ufficio per l'Armonizzazione del Mercato Interno (UAMI) ha carattere pregiudiziale rispetto alla domanda di concorrenza sleale basata sul medesimo brevetto, costituendo la validità della privativa l'elemento fondante di tale azione ed implicando, pertanto, la sospensione del processo ex artt. 88, comma 2, del Reg. CE n. 6 del 2002 e 295 c.p.c., esorbitando le controversie in tema di concorrenza sleale dal campo di applicazione del citato regolamento.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 7450 del 14/04/2016