Civile - interruzione del processo - riassunzione – Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21287 del 14/10/2011
Morte della parte - Riassunzione nei confronti degli eredi - Riscontro del titolo di erede in base alle risultanze legali allo stato degli atti - Necessità e sufficienza - Condizioni - Fondamento - Onere dei convenuti di dimostrare il contrario - Sussistenza.
Alla luce di una interpretazione dell'art. 303, secondo comma, cod. proc. civ. conforme ai principi di sollecita definizione del processo e di tutela del diritto di difesa, di cui all'art. 111 Cost., per la riassunzione del processo dopo la morte della parte occorre diligentemente accertare che i convenuti in riassunzione come eredi siano formalmente investiti del titolo a succedere e che esso permanga al momento della riassunzione, essendo necessario e sufficiente il riscontro della titolarità anzidetta in forza di quanto risulti legalmente allo stato degli atti, qualora non sia conosciuta - o conoscibile con l'ordinaria diligenza - alcuna circostanza idonea a dimostrare che il titolo a succedere sia venuto a mancare (per rinuncia, indegnità, premorienza o altra causa), gravando sui predetti convenuti l'onere di dimostrare, tempestivamente, il contrario.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 21287 del 14/10/2011