Civile - sospensione del processo - necessaria – Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 170 del 11/01/2012
Fondamento - Azione di rilascio promossa dal comodante - Azione di accertamento promossa dal comodatario sul presupposto dell'acquisto per usucapione dell'immobile oggetto di pretesa - Sospensione necessaria del primo giudizio - Esclusione - Fondamento.
L'ipotesi della sospensione necessaria del processo, che non sia imposta da una specifica disposizione di legge, ha per fondamento non solo l'indispensabilità logica dell'antecedente, avente carattere pregiudiziale nel senso che la definizione della relativa controversia si ponga come momento ineliminabile del processo logico della causa di, prendendo questa contenuto anche da quanto affermato con la pronuncia sulla controversia pregiudiziale, ma anche l'indispensabilità giuridica, nel senso che l'accertamento dell'antecedente logico venga postulato con effetto di giudicato per modo che possa eventualmente verificarsi conflitto tecnico di giudicati. Non ricorre, pertanto, questa ipotesi, nel caso in cui il comodante abbia agito per ottenere il rilascio dell'immobile e il comodatario abbia a sua volta promosso giudizio tendente all'accertamento dell'acquisto a suo favore della proprietà dell'immobile per usucapione, non ravvisandosi la possibilità di conflitto di giudicati tra le eventuali sentenze di accoglimento delle rispettive domande, attesa l'unica conseguenza che - per effetto della seconda che accerti la titolarità del bene in capo al comodatario - il comodante sarà costretto a restituire l'immobile che quello aveva dovuto consegnargli in ottemperanza della prima sentenza.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 170 del 11/01/2012