Civile - sospensione del processo - necessaria – Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16844 del 03/10/2012
Presupposti e condizioni - Conseguenzialità fra due emanande statuizioni - Fattispecie in tema di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali.
L'art. 295 cod. proc. civ., nel prevedere la sospensione necessaria del giudizio civile quando la decisione "dipenda" dalla definizione di altra causa, allude ad un vincolo di stretta ed effettiva conseguenzialità fra due emanande statuizioni e quindi, coerentemente con l'obiettivo di evitare un conflitto di giudicati, non ad un mero collegamento fra diverse statuizioni per l'esistenza di una coincidenza o analogia di riscontri fattuali o di quesiti di diritto da risolvere per la loro adozione ma ad un collegamento per cui l'altro giudizio (civile, penale o amministrativo), oltre a investire una questione di carattere pregiudiziale, cioè un indispensabile antecedente logico-giuridico, la soluzione del quale pregiudichi in tutto o in parte l'esito della causa da sospendere, dev'essere in concreto e coinvolgere le stesse parti. (Nella specie, la S.C. ha escluso la sospensione di un giudizio di opposizione a cartella esattoriale relativa a contributi previdenziali in ragione della pendenza in grado più avanzato tra le stesse parti di altro giudizio analogo relativo a diverso periodo contributivo, in ragione della autonomia dei procedimenti e della diversità di oggetto degli stessi).
Corte di Cassazione Sez. 6 - L, Ordinanza n. 16844 del 03/10/2012