Cause connesse pendenti dinanzi allo stesso ufficio giudiziario - Sospensione per pregiudizialità - Ammissibilità - Esclusione - Riunione ex art. 274 c.p.c. - Necessità - Soggezione delle due cause a riti diversi - Circostanza ostativa alla riunione - Esclusione.
Qualora davanti al medesimo ufficio giudiziario pendano più cause connesse per pregiudizialità, il giudice della causa pregiudicata non può sospenderla ex art. 295 c.p.c., ma deve rimetterla al presidente del tribunale ai sensi dell'art. 274 c.p.c., perché questi valuti l'opportunità di assegnarla al giudice della causa pregiudicante, a nulla rilevando che i due giudizi siano soggetti a riti diversi, soccorrendo, in tal caso, la regola dettata dall'art. 40 c.p.c..
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 12436 del 17/05/2017