Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14469 del 09/06/2017
Esistenza di questione pregiudiziale di rito nel giudizio pregiudicato idonea a definire il giudizio - Necessità della sua previa decisione - Prima dell'adozione della sospensione - Sussistenza - Fondamento - Fattispecie.
In tema di sospensione del processo ex art. 295 c.p.c., se nel giudizio pregiudicato si pone una questione pregiudiziale di rito idonea alla sua definizione, il giudice dello stesso non può adottare il provvedimento di sospensione senza averla prima decisa, in quanto la sua eventuale fondatezza rende irrilevante il vincolo di pregiudizialità, né rileva, in contrario, la possibilità, prevista dall’art. 187, comma 3, c.p.c., di definirla unitamente al merito, atteso che il principio della cd. ragionevole durata del processo preclude che possa esercitarsi tale potere e nel contempo farsi luogo alla sospensione per la pregiudizialità dell’altro procedimento. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha accolto il regolamento di competenza contro una ordinanza, resa ex art. 295 c.p.c. dalla corte d’appello e fondata sulla pregiudizialità di una querela di falso proposta in via principale avverso la notifica dell’atto introduttivo del giudizio di primo grado, nella quale era stato omesso il previo esame dell’eccezione, sollevata nel medesimo giudizio di gravame, di improcedibilità dello stesso per tardiva iscrizione a ruolo).
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 14469 del 09/06/2017