Procedimento civile - sospensione del processo - necessaria - Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 31112 del 28/11/2019 (Rv. 656285 - 02)
Sospensione del processo tributario - Pregiudiziale amministrativa - Necessità - Condizioni - Fattispecie.
Tributi (in generale) - "solve et repete" - contenzioso tributario (disciplina posteriore alla riforma tributaria del 1972) - procedimento - In genere.
Nel contenzioso tributario, è ipotizzabile la sospensione necessaria del processo per la pendenza, davanti al giudice amministrativo, di un giudizio riguardante gli atti amministrativi presupposti dal provvedimento impositivo impugnato, soltanto quando il giudice amministrativo debba decidere una questione pregiudiziale in senso tecnico-giuridico con efficacia di giudicato, essendo la stessa volta ad evitare il conflitto di giudicati, mentre deve essere esclusa nel caso in cui la considerazione di tali atti risulti irrilevante ai fini della decisione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto corretta la mancata sospensione del giudizio d'impugnazione del provvedimento di revisione del classamento per microzone, nell'attesa della definizione di quello amministrativo riguardante gli atti amministrativi generali di individuazione delle microzone interessate, tenuto conto dei motivi di ricorso e della possibilità di disapplicare tali atti).
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 31112 del 28/11/2019 (Rv. 656285 - 02)
Riferimenti normativi: Cod_Proc_Civ_art_295