Procedimento civile - interruzione del processo - impedimento del procuratore - morte del difensore - interruzione ai sensi dell’art. 301 c.p.c. - effetti automatici - prosecuzione del giudizio - conseguenze - nullità della sentenza - conversione in motivo di impugnazione - limite della decadenza ex art. 327 c.p.c. - operatività - fondamento. Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28846 del 12/11/2018
>>> La morte dell'unico procuratore a mezzo del quale la parte è costituita in giudizio, comporta, ai sensi dell'art. 301 c.p.c., l'automatica interruzione del processo, con conseguente preclusione di ogni ulteriore attività processuale, che se compiuta è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza. Tuttavia tale nullità, in applicazione della regola dell'art. 161 c.p.c., può essere fatta valere solo quale motivo di impugnazione, e nei limiti di questa, con l'effetto che non è più proponibile se sia decorso il termine "lungo" decorrente dalla pubblicazione della sentenza, ex art. 327, comma 1, c.p.c.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 28846 del 12/11/2018