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Produzione di autocertificazione in luogo della certificazione consolare – Cass. n. 32766/2021

Difesa e difensori (Cod. Proc. Pen. 1988) - patrocinio dei non abbienti - Patrocinio a spese dello Stato - Redditi prodotti all'estero - Cittadino di Stato non appartenente alla UE - Produzione di autocertificazione in luogo della certificazione consolare - Presupposti - Assoluta impossibilità - Carattere dell'assolutezza - Esclusione - Ragioni.

 

In tema di ammissione al gratuito patrocinio l'impossibilità di produrre l'attestazione relativa ai redditi prodotti all'estero può essere sopperita con la produzione dell'autocertificazione, corredata delle istanze per ottenere la documentazione di cui all'art. 79 del d.P.R. n. 115 del 2002; a tal fine, non è necessaria l'assoluta impossibilità, poiché la sua dimostrazione comporterebbe una prova di per sé incompatibile con un procedimento teso ad assicurare la difesa al non abbiente, finendo per coincidere o con l'esplicito immotivato rifiuto o con l'assenza di possibili contatti con il paese di origine e, quindi, per impedire la difesa a coloro che siano privi di mezzi di sollecitazione dell'autorità competente.

Corte di Cassazione, Sez. 6 - 2, Ordinanza n. 32766 del 09/11/2021 (Rv. 662837 - 01)

 

Corte

Cassazione

32766

2021