Mandato per recupero del credito - Contenuto - Transazione col debitore - Esclusione - Fondamento. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2153 del 31/01/2014
Il mandato per la riscossione di un credito non si estende alla transazione col debitore, la quale, ai sensi dell'art. 1708 cod. civ., è atto meramente eventuale, ulteriore rispetto all'attività espressamente consentita.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 2153 del 31/01/2014
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2153
2014