procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - revoca e rinuncia - Cass. n. 14368/2013
Legittimazione a ricevere gli atti processuali nell'interesse della parte - Persistenza - Conseguenze - Notificazione della sentenza - Termini per impugnare - Decorrenza - Dalla notifica al procuratore - Procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità - Ulteriore notifica ai genitori - Necessità - Esclusione.
adozione - adozione (dei minori d'età) - dichiarazione di adozione - procedimento - Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14368 del 06/06/2013
La revoca della procura da parte del cliente o la rinuncia alla stessa da parte del difensore, a norma dell'art. 85 cod. proc. civ., non fanno perdere al procuratore (revocato o rinunciante), ancorché designato d'ufficio, la legittimazione a ricevere gli atti nell'interesse della parte, con la conseguenza che la notificazione della sentenza allo stesso è idonea a far decorrere i termini d'impugnazione, dovendosi escludere che, nell'ambito della procedura per la dichiarazione dello stato di adottabilità, sia prevista un'autonoma ed ulteriore notifica ai genitori.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 14368 del 06/06/2013
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