Sottoscrizione della parte - Mancanza nella copia notificata dell'atto di precetto - Irrilevanza - Disciplina ex art. 125, primo comma, cod. proc .civ. - Estensione alla procura alle liti - Esclusione. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7611 del 31/03/2006
In tema di mandato alle liti, la mancata trascrizione della procura sulla copia dell'atto di precetto non è causa di nullità dell'atto perché la disposizione di cui all'art. 125, primo comma, cod. proc. civ. - che impone la sottoscrizione delle parti sia nell'originale che nella copia degli atti - non si riferisce alla procura alle liti, la quale, apposta in calce o a margine, si incorpora nell'atto stesso ed è valida anche se non sia trascritta nella copia notificata.
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 7611 del 31/03/2006
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
7611
2006