difensori - mandato alle liti (procura) - contenuto e forma – Cass. n. 16372/2005
Autenticazione della sottoscrizione - Atti indicati nell'art. 125 cod. proc. civ. - Sottoscrizione personale della parte e del procuratore in calce o a margine di essi - Manifestazione della volontà rispettiva di conferire la procura e di autenticare la firma del cliente - Idoneità - Limiti - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16372 del 04/08/2005
La semplice esistenza in calce o a margine di uno degli atti di cui all'art. 125 cod. proc. civ. della sottoscrizione personale della parte, accompagnata da quella del procuratore, ben può essere rilevante, considerate tutte le circostanze (con riferimento, in particolare, all'inequivocabile collegamento della sottoscrizione della parte con l'atto del procuratore in cui essa venga incorporata) ai fini della sussistenza della volontà rispettiva di conferire la procura e di autenticare la firma del cliente. (Nella specie, la S.C., rigettando il relativo motivo di ricorso e confermando sul punto la decisione di merito impugnata, ha enunciato il suddetto principio in relazione al caso in cui il legale, che aveva predisposto e sottoscritto l'atto introduttivo della causa, risultava aver sottoscritto per autentica la procura alla lite, apposta a margine dell'atto stesso, anche se, per mero errore materiale, la procura risultava conferita ad altro difensore, peraltro avente il medesimo cognome ma un diverso prenome di quello che risultava averla effettivamente autenticata di seguito alla firma della parte rappresentata, nonché appartenente al medesimo studio).
Corte di Cassazione Sez. 3, Sentenza n. 16372 del 04/08/2005
_____________________________________