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difensori - mandato alle liti (procura) - in genere – Cass. n. 8806/2008

Costituzione delle parti - Nullità - Rilevabilità - Preclusione - Individuazione - Fattispecie. Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8806 del 04/04/2008

Nel processo civile l'invalidità della costituzione di una delle parti non integra una nullità rilevabile d'ufficio, senza alcun limite, in ogni stato e grado del giudizio. E' da ritenersi, pertanto, preclusa, in sede di giudizio di cassazione, la questione dell'irregolarità della costituzione di una delle parti in primo grado che non sia stata già correttamente sollevata dinanzi al giudice di secondo grado. (Nella specie, la S.C. ha confermato l'impugnata sentenza che aveva ritenuto l'inammissibilità dell'eccezione relativa alla regolarità del mandato difensivo, conferito da una USL senza la necessaria delibera del comitato di gestione avente ad oggetto la ratifica dell'operato del presidente, eccezione prospettata senza la precisazione del quadro normativo di riferimento a suo sostegno).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n. 8806 del 04/04/2008

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