difensori - mandato alle liti (procura) - disciplina conseguente alla modifica di cui al d.l. n. 35 del 2005, conv. nella legge n. 80 del 2005 - istanza per la trattazione del merito - necessità di apposita procura alle liti - esclusione - con
possesso - azioni a difesa del possesso - azioni possessorie - procedimento possessorio - fasi del giudizio - in genere - disciplina conseguente alla modifica di cui al d.l. n. 35 del 2005, conv. nella legge n. 80 del 2005 - istanza per la trattazione del merito - necessità di apposita procura alle liti - esclusione - condizioni. Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4845 del 26/03/2012
Il procedimento possessorio, così come risultante dalle modifiche apportate all'art. 703 cod. proc. civ. dal d.l. n. 35 del 2005 (convertito dalla legge n. 80 del 2005), pur essendo diviso in due fasi, conserva una struttura unitaria, nel senso che la fase eventuale di merito non è che la prosecuzione della fase sommaria. Da ciò consegue che la procura, conferita al difensore per l'introduzione di un giudizio possessorio, legittima l'avvocato, in mancanza di una diversa ed esplicita volontà della parte, a depositare altresì l'istanza di fissazione della trattazione del merito.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 4845 del 26/03/2012
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Procura
Mandato
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Cassazione
4845
2012