Procura - Natura - Funzione - Interpretazione - Criteri - Sindacabilità in cassazione - Limiti.
La procura "ad litem" è atto geneticamente sostanziale con rilevanza processuale, che va interpretato secondo i criteri ermeneutici stabiliti per gli atti di parte dal combinato disposto di cui agli artt. 1367 cod. civ. e 159 cod. proc. civ., nel rispetto in particolare del principio di relativa conservazione, in relazione al contesto dell'atto cui essa accede, rimanendo sotto tale profilo censurabile l'interpretazione datane dal giudice di merito solo per eventuali omissioni ed incongruità argomentative, e non anche mediante la mera denunzia dell'ingiustificatezza del risultato interpretativo raggiunto, prospettante invece un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità.
Corte di Cassazione Sez. 1, Sentenza n. 21924 del 12/10/2006
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Procura
Mandato
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Cassazione
21924
2006