Danno non patrimoniale - Risarcibilità quale conseguenza di "black out" addebitabile al gestore della rete elettrica - Condizioni - Allegazione e prova della seria lesione di diritti inviolabili - Necessità.
Non è risarcibile il danno non patrimoniale subito dall'utente in conseguenza dell'interruzione della somministrazione di energia elettrica addebitabile al gestore della rete di distribuzione, ove la parte non indichi, né provi, quale sia lo specifico diritto inviolabile costituzionalmente garantito, leso in modo serio sul fatto illecito.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Sentenza n. 5096 del 28/02/2013
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
5096
2013