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Civile - difensori - mandato alle liti (procura) - revoca e rinuncia – Cass. n. 17649/2010

Loro efficacia immediata nei rapporti esterni - Esclusione - Permanenza dello "ius postulandi" fino alla sostituzione con nuovo difensore - Fondamento - Fattispecie.

Le vicende della "procura alle liti" sono disciplinate, dall'art. 85 cod. proc. civ., in guisa diversa dalla disciplina della procura al compimento di atti di diritto sostanziale, perché, mentre nella disciplina sostanziale è previsto che chi ha conferito i poteri può revocarli (o chi li ha ricevuti, dismetterli) con efficacia immediata, invece nè la revoca nè la rinuncia privano - di per sè - il difensore della capacità di compiere o di ricevere atti, atteso che i poteri attribuiti dalla legge processuale al procuratore non sono quelli che liberamente determina chi conferisce la procura, ma sono attribuiti dalla legge al procuratore che la parte si limita a designare. Ne consegue che, in base all'art. 85 cod. proc. civ., ciò che priva il procuratore della capacità di compiere o ricevere atti, non sono dunque la revoca o la rinuncia di per sé soli, bensì il fatto che alla revoca o alla rinuncia si accompagni la sostituzione del difensore. (Nella specie, la sentenza di merito aveva affermato la decadenza della parte per mancata indicazione dei testi nel termine perentorio assegnato dal giudice, benché nelle more del decorso del termine fosse stata revocata la procura al difensore e questi non avesse comunicato il termine alla parte; la S.C. ha confermato la sentenza impugnata ed affermato il principio su esteso).

Corte di Cassazione Sez. L, Sentenza n.17649 del 28/07/2010

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Mandato

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Cassazione

17649

2010