Procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - pluralità di difensori – Cass. n. 7021/2003
Ricorso per cassazione - Sottoscrizione da parte di un solo difensore - Validità - Condizioni - Certificazione della sottoscrizione della parte - Mandato congiunto o disgiunto - Rilevanza - Esclusione.
Se il mandato alle liti viene conferito a più difensori, ciascuno di Essi, in difetto di un'espressa ed inequivoca volontà della parte circa il carattere congiuntivo, e non disgiuntivo, del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che in caso di procura speciale per ricorrere per cassazione il ricorso è validamente proposto se sottoscritto anche da uno solo di essi, mentre è del tutto irrilevante la natura congiunta o disgiunta del mandato ai fini della autenticazione della sottoscrizione della procura medesima, atteso che la certificazione ad opera del difensore non comporta esercizio di attività defensionale ma costituisce esercizio di un potere eccezionalmente attribuito al difensore stesso, sicché la sottoscrizione può essere certificata efficacemente anche da uno solo dei difensori, anche nell'ipotesi di mandato congiuntivo (peraltro non ricorrente nella specie).
Corte Cassazione, Sez. L, Sentenza n. 7021 del 08/05/2003
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Cassazione
7021
2003