Pluralità dei difensori - ricorso per cassazione - sottoscrizione da parte di un solo difensore - validità.*
Dai principi in tema di mandato e di procura ed in particolare dell'art. 1716, secondo comma, cod. civ. disciplinante l'ipotesi di pluralità di mandatari, discende che, se il mandato alle liti viene conferito a più difensori, ciascuno di essi, in difetto di una espressa volontà della parte circa il carattere congiuntivo del mandato medesimo, ha pieni poteri di rappresentanza processuale, con la conseguenza che in caso di procura speciale per ricorrere in Cassazione ex art. 365 cod. proc. civ., il ricorso è validamente proposto anche se sottoscritto da uno solo di essi. ( Conf 3745/85, mass n 441323).*
Corte Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 5185 del 28/11/1989
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
5185
1989