procura alle liti – decesso della parte – prosecuzione del giudizio con impugnazione da parte del difensore - Cass. n. 23890/2013
inammissibilità dell’appello per difetto di procura - spese di lite – condanna del difensore in proprio – rimessione alle s.u. corte di cassazione, ordinanza interlocutoria n. 23890 del 22 ottobre 2013
La Prima Sezione civile – chiamata a stabilire se sia corretta la decisione di merito, la quale abbia condannato il difensore in proprio al pagamento delle spese di lite qualora egli, dopo il decesso della parte, abbia proposto impugnazione pur privo dei poteri, allorché gli eredi non si siano costituiti manifestando il proprio disinteresse – ha ritenuto non condivisibile la soluzione adottata al riguardo dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 10706 del 2006, secondo cui vanno condannati gli eredi e non il difensore, ed ha, quindi, nuovamente sottoposto la questione alle Sezioni Unite, a norma dell’art. 374, terzo comma, cod. proc. civ.
Corte di Cassazione, Ordinanza Interlocutoria n. 23890 del 22 ottobre 2013 (dal sito web della Corte di Cassazione)
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