Ricorso per cassazione - Procura speciale rilasciata da società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese – Inesistenza – Ragioni – Conseguenze – Condanna del difensore alle spese del giudizio.
La procura speciale necessaria per la proposizione del ricorso per cassazione è inesistente ove conferita al difensore da una società estinta per pregressa cancellazione dal registro delle imprese, in quanto essa presuppone un rapporto di mandato tra l’avvocato ed il cliente che non può sussistere in mancanza del mandante, derivandone, pertanto, che l’attività processuale svolta resta nell’esclusiva responsabilità del legale, del quale è conseguentemente ammissibile la condanna a pagare le spese del giudizio.
Corte di Cassazione Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 10071 del 21/04/2017
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Procura
Mandato
Corte
Cassazione
10071
2017