Ritardo nel pagamento - Risarcimento del danno - Incidenza del tasso di inflazione superiore agli interessi legali - Presunzione - Configurabilità.
Nel caso di ritardato adempimento di una obbligazione di valuta, il maggior danno di cui all'art. 1224, secondo comma, cod. civ. può ritenersi esistente in via presuntiva laddove, durante la mora, il tasso di inflazione sia superiore al saggio degli interessi legali.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 22429 del 01/10/2013
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Cassazione
22429
2013