Visure ipocatastali - Mandato del concessionario del servizio di riscossione a propri incaricati ad effettuarli in suo nome - Previsione della gratuità delle visure al concessionario - Applicabilità anche al mandatario e al submandatario - Sussistenza - Fondamento.
Nel caso di incarico, conferito da un concessionario del servizio di riscossione ad una società, di effettuare in suo nome e per suo conto visure ipocatastali, essendo l'attività svolta direttamente riferibile al mandante, si applica anche al mandatario la previsione della gratuità del rilascio delle visure di cui all'art. 47 bis del d.P.R. n. 602 del 1973, nel testo vigente prima della modifica di cui all'art. 83, comma 23 ter, del d.l. n. 112 del 2008, conv. con modif. in l. n. 133 del 2008, dacché la modifica con questa norma introdotta (che ha esteso la gratuità anche agli incaricati dei concessionari) ha funzione meramente interpretativa.
Corte di Cassazione, Sez. 5 - , Ordinanza n. 20822 del 06/09/2017
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