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difensori - mandato alle liti (procura) - pluralità di difensori - Cass. n. 12924/2014

procedimento civile - difensori - mandato alle liti (procura) - pluralità di difensori
Ammissibilità - Carattere congiuntivo del mandato - Efficacia dal lato passivo del rapporto - Rapporti con la parte - Onere del procuratore destinatario della notificazione di informarne gli altri - Conseguenze quanto al notificante - Comunicazione ad uno solo dei procuratori costituiti - Sufficienza. Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12924 del 09/06/2014

La nomina di una pluralità di procuratori, ancorché non espressamente prevista nel processo civile, è certamente consentita, non ostandovi alcuna disposizione di legge e fermo restando il carattere unitario della difesa; tuttavia, detta rappresentanza tecnica, indipendentemente dal fatto che sia congiuntiva o disgiuntiva, esplica nel lato passivo i suoi pieni effetti rispetto a ciascuno dei nominati procuratori, mentre l'eventuale carattere congiuntivo del mandato professionale opera soltanto nei rapporti tra la parte ed il singolo procuratore, onerato verso la prima dell'obbligo di informare l'altro o gli altri procuratori. Ne consegue la sufficienza della comunicazione ex art. 377 cod. proc. civ. ad uno solo dei procuratori costituiti.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 12924 del 09/06/2014

Riferimenti normativi:
Cod. Proc. Civ. art. 83
Cod. Proc. Civ. art. 377

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Mandato

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Cassazione

12924

2014