Mandato - obbligazioni del mandatario - mandato tacito - obbligo di rendiconto - Cass. n. 3047/2018
Riscossione di somme per conto del mandante - Obbligo di versamento al preponente - Fallimento "medio tempore" del mandatario - Conseguenze - Fattispecie.
La riscossione di somme da parte del mandatario per conto del mandante comporta l'obbligo, per il primo, di versare tali somme al preponente mediante un distinto atto di ritrasferimento, con la conseguenza che, intervenuto "medio tempore" il fallimento del mandatario, gli eventuali versamenti, da quest'ultimo compiuti in favore del mandante nel cosiddetto "periodo sospetto" di cui all'art. 67, comma 2, l.fall. integrano gli estremi del pagamento di debiti liquidi ed esigibili, revocabile ai sensi dell'articolo cit. (Nella specie, ricondotta l'associazione temporanea di imprese alla figura del mandato collettivo, la S.C. ha rigettato il ricorso avverso la sentenza di merito, che ha accolto l'azione revocatoria fallimentare, avente ad oggetto il pagamento ottenuto coattivamente - mediante esecuzione forzata presso terzi - del debito della società fallita, che, in qualità di mandataria dell'associazione temporanea di imprese, di cui era parte, aveva riscosso alcune somme dovute all'associazione, ma non aveva versato per intero quanto di pertinenza della società mandante).
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 1, Ordinanza n. 3047 del 08/02/2018 (Rv. 647339 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1713, Dlgs_14_2019_art_167
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