Mandato - acquisti del mandatario - beni immobili - Forma scritta "ad substantiam" - Necessità - Esclusione - Atto ricognitivo del mandato - Configurabilità - Funzione.
Il mandato senza rappresentanza per l'acquisto di beni immobili, in quanto atto ad efficacia soltanto obbligatoria, non necessita della forma scritta, richiesta invece per l'atto ad effetto traslativo; ne consegue che, essendo valido un mandato non stipulato per iscritto, è configurabile un atto ricognitivo avente la funzione di accertare l'esistenza ed il contenuto di quel mandato.
Corte di Cassazione, Sez. 6 - 3, Ordinanza n. 39566 del 13/12/2021 (Rv. 663350 - 01)
Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_1325, Cod_Civ_art_1350, Cod_Civ_art_1351, Cod_Civ_art_1704, Cod_Civ_art_1705
Corte
Cassazione
39566
2021