Skip to main content

Procedimento civile - difensori - gratuito patrocinio - Cass. n. 26908/2016

Patrocinio a spese dello Stato - Giudizio svoltosi innanzi al giudice amministrativo - Decreto di liquidazione del compenso al legale - Opposizione - Giurisdizione del giudice ordinario - Sussistenza - Ragioni - Fattispecie regolata dall'art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011

Spetta al giudice ordinario conoscere dell’opposizione proposta, ex art. 15 del d.lgs. n. 150 del 2011, avverso il decreto di liquidazione del compenso in favore di un avvocato per l’attività da lui prestata, nell'interesse di soggetto ammesso al patrocinio a spese dello Stato, in un procedimento svoltosi davanti al giudice amministrativo, atteso che quello al compenso è un diritto soggettivo non degradabile ad interesse legittimo, nè la menzionata disposizione, qualificabile come norma sulla competenza e non anche sulla giurisdizione, ha introdotto un'ulteriore, eccezionale ipotesi di giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, che, peraltro, ove ricorresse, determinerebbe una diminuzione di tutela, in quanto, giusta l’art. 111, comma 2, Cost., avverso le decisioni di quest'ultimo il ricorso per cassazione è ammesso per i soli motivi inerenti alla giurisdizione.

Corte di Cassazione Sez. U, Sentenza n. 26908 del 23/12/2016

________________________________________

gratuito patrocinio

patrocinio a spese dello Stato

Avvocato gratis

corte

cassazione

26908

2016