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Difensori - gratuito patrocinio – Cass. n.12322/2019

Patrocinio a spese dello Stato - Opposizione alla liquidazione - Erronea identificazione dell'organo amministrativo legittimato a resistere in giudizio - Pubblica amministrazione - rappresentanza della p.a. - capacità e legittimazione processuale.

In tema di patrocinio a spese dello Stato, nel procedimento di opposizione alla liquidazione ex artt. 84 e 170 del d.P.R. n. 115 del 2002, l'eventuale errata identificazione del legittimato passivo (nella specie, il Ministero dell'Interno anziché il Ministero della Giustizia) non comporta la mancata instaurazione del rapporto processuale, ma una mera irregolarità, sanabile, ex art. 4 della l. n. 260 del 1958, mediante la rinnovazione dell'atto nei confronti dell'organo indicato dal giudice, o con la costituzione in giudizio dell'Amministrazione, che non abbia sollevato eccezioni al riguardo ovvero, ancora, attraverso la mancata deduzione di uno specifico motivo d'impugnazione.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Ordinanza n. 12322 del 09/05/2019 (Rv. 653811 - 01)

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