Debito di valuta appello - domande nuove - rivalutazione monetaria - ammissibilità distanze - ricostruzione di muro comune - necessità - valutazione - criterio
L'Obbligo del rimborso delle spese di cui agli art.882 e 885 cod. civ. costituisce debito di valuta. La domanda di rivalutazione monetaria non implica alcuna alterazione dell'originario petitum, e quindi non può considerarsi domanda nuova, se proposta per la prima volta in appello. La necessità o meno della ricostruzione del muro comune e quindi il diritto del ricostruttore al rimborso della metà delle spese, debbono essere riguardate esclusivamente in rapporto allo stato obiettivo dell'opera prima esistente, al di fuori di ogni interesse particolare (nella specie: intento di sopraelevazione) che possa avere avuto il ricostruttore.
Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 2667 del 12/08/1952