Navigazione nella laguna di Venezia - Limitazione della circolazione nella ZTL del Canal Grande solo ai NCC autorizzati da un Comune diverso da Venezia - Illegittimità per eccesso di potere della ordinanza - Fondamento.
In tema di navigazione nella laguna di Venezia, è illegittima per eccesso di potere l'ordinanza comunale che, nel regolare la materia degli autoservizi pubblici non di linea (attuati dagli operatori NCC), preveda una disciplina differenziata, in relazione alla circolazione nella ZTL istituita nel centro storico della città, a seconda che si tratti di operatori autorizzati dal Comune di Venezia o di operatori autorizzati da altri Comuni della c.d. gronda lagunare, limitando solo a questi ultimi l'ingresso nelle acque della ZTL cittadina, in quanto crea una discriminazione tra operatori NCC autorizzati dal Comune di Venezia e operatori autorizzati da altri Comuni.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Ordinanza n. 29725 del 26/10/2023 (Rv. 669209 - 01)