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Marittima ed interna - demanio marittimo - beni demaniali - Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8872 del 04/04/2024 (Rv. 670953-02)

Lido del mare, spiaggia ed arenile - Nozioni e caratteristiche - Conseguenze - Naturale inclusione nel demanio marittimo del lido e della spiaggia.

Mentre il lido è quella porzione di riva a contatto diretto con le acque del mare, da cui resta coperta per le ordinarie mareggiate, con conseguente impossibilità di ogni uso diverso da quello marittimo, la spiaggia comprende non solo quei tratti di terra prossimi al mare, sottoposti a mareggiate straordinarie, ma anche l'arenile, cioè quel tratto che risulti relitto dal naturale ritirarsi delle acque; ne deriva che il lido e la spiaggia sono naturalmente e necessariamente inclusi nel demanio marittimo, mentre per l'arenile è necessaria l'attitudine potenziale a realizzare i pubblici usi del mare.

Corte di Cassazione, Sez. 2, Sentenza n. 8872 del 04/04/2024 (Rv. 670953-02)

Riferimenti normativi: Cod_Civ_art_0822