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Grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico – Cass. n. 1043/2022

Industria - energia elettrica (industria ed impianti elettrici) - Acque - acque pubbliche - derivazioni e utilizzazioni (utenze) - regioni (competenza) - Grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico - Canone aggiuntivo previsto dall'art. 53 bis, comma 5, della l.r. Lombardia n. 26 del 2003 - Questione di legittimità costituzionale - Manifesta infondatezza - Ragioni.

 

In tema di concessioni di grandi derivazioni di acqua per uso idroelettrico, è manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 53 bis, comma 5, della l. r. Lombardia n. 26 del 2003, nella parte in cui pone a carico dei concessionari degli impianti di derivazione idroelettrica un canone aggiuntivo nel periodo di prosecuzione temporanea della gestione in scadenza sino al subentro dell'aggiudicatario della gara, atteso che, per un verso, la previsione è contenuta in una disposizione avente rango di legge regionale, emessa nell'ambito della potestà legislativa concorrente della Regione ed in forza della specifica norma dell'art. 12, comma 8 bis, del d.lgs. n. 79 del 1999, e dall'altro che la determinazione delle modalità e degli importi del canone aggiuntivo esula dalla riserva di legge sancita dall'art. 23 Cost., non avendo il canone aggiuntivo natura di prestazione patrimoniale imposta, ma di prestazione corrispettiva del protratto sfruttamento della derivazione idrica, ancorata ad elementi tecnici ed economici del rapporto concessorio in corso, quindi a parametri non arbitrari né meramente discrezionali.

Corte di Cassazione, Sez. U - , Ordinanza n. 1043 del 14/01/2022 (Rv. 663588 - 01)

 

Corte

Cassazione

1043

2022