Attività delle amministrazioni separate dei beni di uso civico - Restrizioni - Esclusione - Alienazione del bene immobiliare gravato - Legittimazione di dette amministrazioni e non del comune - Sussistenza.
La legge della provincia di Trento n. 6 del 1956 non pone, né all'art. 7 (già art. 2 della l.p. Trento n. 1 del 1952), né in altra disposizione, alcuna restrizione nell'ambito del territorio della provincia alle attività delle amministrazioni separate dei beni di uso civico, sicché compete a queste ultime e non al Comune l'alienazione del bene immobiliare gravato.
Corte di Cassazione Sez. 2, Sentenza n. 10600 del 23/05/2016