Usi civici - procedimento - conciliazioni - Esperimento di conciliazione ex art. 29, comma 3, della l. n. 1766 del 1927 - Natura giurisdizionale – Sussistenza - giurisdizione civile - giurisdizione ordinaria e amministrativa - usi civici -In genere.
PROCEDIMENTO
CONCILIAZIONI
Il Commissario liquidatore degli usi civici è investito, in virtù di quanto previsto dall'art. 29 della l. n. 1766 del 1927, di compiti amministrativi, nonché della piena giurisdizione in materia di "controversie circa la esistenza, la natura e la estensione" dei diritti di cui all'art. 1 della l. n. 1766 cit., nel cui alveo si colloca l'"esperimento di conciliazione" previsto dall'art. 29, comma 3, quale evenienza auspicabile, ma non obbligatoria, esperibile "in ogni fase del procedimento" giurisdizionale regolato dal comma 2 della medesima norma.
Corte di Cassazione, Sez. 2 - , Sentenza n. 17310 del 19/08/2020 (Rv. 658895 - 03)
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