Distinzione tra usi civici posteriori e antecedenti al 1800 – Cass. n. 24390/2021
Usi civici - procedimento - prove - Accertamento usi civici - Principio "ubi feuda, ibi demania" - Prova - Contenuto - Distinzione tra usi posteriori e antecedenti al 1800 - Usi su terre ex feudali - Prova documentale - Necessità - Oggetto - Fondamento.
Nel giudizio di accertamento di usi civici, in forza del disposto dell'art. 2 della legge n. 1766 del 1927 e del principio "ubi feuda ibi demania", la prova dell'esistenza, natura ed estensione di usi esercitati anche posteriormente al 1800 può essere offerta con ogni mezzo istruttorio, mentre per quelli il cui esercizio sia cessato anteriormente al 1800 deve essere data esclusivamente mediante documenti propri del diritto feudale, che dimostrino non l'atto formale di investitura e di concessione del feudo, ma la natura ex feudale delle terre e l'esistenza di un feudo abitato, da ciò direttamente derivando la sussistenza degli usi originari, ossia di quelli necessari secondo i bisogni della popolazione e la natura delle terre, i quali costituiscono il giuridico attributo della feudalità di un determinato territorio abitato.
Corte di Cassazione, Sez. 2 -, Ordinanza n. 24390 del 09/09/2021 (Rv. 662161 - 01)